Art. 7
7 / 7Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 2001
1. Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano i cui corrispettivi sono addebitati mediante bollette.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 11
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