Art. 1 · Fatturazione delle operazioni

Art. 1

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Fatturazione delle operazioni

In vigore dal 1 gen 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtù del quale, per determinate operazioni ivi elencate, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonché il successivo secondo comma, secondo cui la richiamata disposizione può essere estesa, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi; Visto l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede e disciplina la procedura di rettifica della fatturazione; Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che autorizza il Ministro delle finanze a determinare con propri decreti le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche ed i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili; Visto l'articolo 74, quarto comma, prima parte, a norma del quale gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione, tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', commi 1, 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme regolamentari per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto emanato, ai sensi dell', comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà conferitagli dai suddetti articoli per determinare particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e simili, all'esercizio di lampade votive nei cimiteri, alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di fognatura e depurazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999, n. 215/99; Considerata l'esigenza di disciplinare l'emissione di note di variazione per annullare o comunque rettificare precedenti operazioni in presenza di conguagli di consumi, errori o altre tipologie di regolarizzazioni contabili; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota n. 3-6538, del 29 marzo 2000; Adotta il seguente regolamento: . Fatturazione delle operazioni 1. Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, semprechè contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza. Nei confronti dello stesso cliente può essere emessa un'unica bolletta per le somministrazioni effettuate in relazione a uno o più contratti distinti. In tal caso la numerazione progressiva prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, potrà essere sostituita da un numero di conto attribuito alle specifiche aggregazioni delle posizioni contrattuali. 2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai servizi di fognatura e di depurazione sono emesse, da parte del gestore di tali servizi, nei confronti del gestore del servizio di acquedotto, il quale addebita al cliente, con le bollette di cui al comma 1, il corrispettivo da questi dovuto e l'imposta relativa per detto servizio di fognatura e depurazione. 3. Gli enti e le imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette, tutti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.
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