Art. 8 · Controlli e sanzioni

Art. 8

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Controlli e sanzioni

In vigore dal 13 gen 2001
1. Il Dipartimento dello spettacolo procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo. 2. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente regolamento, e comunque: a) in caso di presentazione della dichiarazione di cui all' o di documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto del comma 4; b) in caso di mancato completamento degli interventi oggetto del contributo nel termine contrattualmente previsto per l'ammortamento integrale del finanziamento, riferibile al destinatario. 3. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni. 4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.
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