Art. 7 · Contributi in conto capitale

Art. 7

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Contributi in conto capitale

In vigore dal 13 gen 2001
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decretolegge, e per le finalità ivi indicate, in alternativa ai contributi in conto interessi di cui all', sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superano l'importo di lire 250 milioni. 2. I contributi di cui alla comma 1 non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione. 3. Le domande di contributo devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo, entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori o dall'acquisto dei beni mobili, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Alla domanda devono essere allegati: a) dichiarazione di cui all', comma 1, lettera a); b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesta l'effettuazione delle opere o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi. 4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi al soggetto gestore dei fondi pubblici per il cinema perché provveda alla concreta erogazione del contributo, dopo le verifiche di competenza. 5. I soggetti che hanno presentato domanda dopo il 1o settembre 1999, e per i quali non sia stato già erogato il contributo, possono ripresentarla, in conformità a quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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