Art. 6
6 / 9Liquidazione del contributo
In vigore dal 13 gen 2001
1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al soggetto beneficiario, al soggetto finanziatore ed al soggetto gestore dei fondi pubblici destinati al cinema.
2. Per la liquidazione del contributo, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno i soggetti finanziatori inviano al soggetto gestore dei fondi pubblici una comunicazione attestante l'avvenuto incasso di ciascuna rata di ammortamento o l'avvenuto pagamento degli interessi sulla parte eventualmente rinnovata del finanziamento in base alla legge, ed un estratto conto per ogni singolo mutuo ammesso a fruire del contributo riferito all'ultimo giorno del trimestre precedente, con l'indicazione del debito per capitale all'inizio ed alla fine del trimestre, della data e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel periodo considerato.
3. La liquidazione del contributo è effettuata a favore del beneficiario, direttamente all'istituto finanziatore, entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna delle comunicazioni di cui al comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2000-10-17;390#art-6