Art. 4
4 / 9Domanda di contributo
In vigore dal 13 gen 2001
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo del Ministero entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, e comunque entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. Alla domanda devono essere allegate:
a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio, la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti di cui si compone, anche con riferimento a quanto previsto dall'; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, nonché i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio;
b) copia autentica del contratto di mutuo;
c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita.
2. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini di cui al comma 1 sono perentori.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2000-10-17;390#art-4