Art. 2
2 / 9Misura del contributo
In vigore dal 13 gen 2001
1. Il contributo in conto interessi è concesso, nei limiti di cui all', con riferimento ad un contratto di mutuo di durata non superiore a dieci anni e per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento finanziato, ovvero al 90 per cento, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, del decreto-legge.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali determina con proprio decreto, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, la misura del contributo in conto interessi da erogarsi in termini percentuali rispetto al tasso di riferimento per il credito industriale, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.
3. Il contributo di cui alla comma 1 è maggiorato fino ad un terzo, purchè non superi gli importi massimi di cui a tale comma, per i seguenti interventi:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
c) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle città capoluogo di provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2000-10-17;390#art-2