Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 13 dic 2000
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con il quale è stato istituito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, in legge 12 agosto 1982, n. 597; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sul riordinamento dell'ISPESL; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, concernente il regolamento, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'ISPESL; Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nell'adunanza generale del 10 marzo 1999; Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 4776 del 6 aprile 2000; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua, in conformità all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o comunque rientranti nella relativa disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
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