Art. 8
8 / 10In vigore dal 8 dic 2000
1. Se in seguito all'effettuazione del piano di autocontrollo di cui all' sono isolate e identificate salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il proprietario o il responsabile dello stabilimento segnala tale presenza al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.
2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1 il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente provvede a effettuare un'indagine epidemiologica e a verificare in particolare presso l'impianto in cui è stato effettuato il campionamento i requisiti delle strutture, l'applicazione delle misure igieniche e le modalità di funzionamento dello stesso. L'azienda unità sanitaria locale provvede altresì a rapportarsi, per gli opportuni interventi, con le aziende unità sanitarie locali competenti sugli impianti eventualmente collegati epidemiologicamente.
3. Il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale provvede ad evidenziare al responsabile o proprietario dello stabilimento i protocolli di buona tecnica di allevamento e gestione degli incubatoi, con particolare riferimento alle strutture, al funzionamento, al personale e alle disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, indicati nell'allegato II, capitolo II, del decreto del presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.
4. L'azienda unità sanitaria locale informa la regione, che a sua volta informa il Ministero, delle risultanze delle indagini di cui al precedente comma 2.
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