Art. 1
1 / 3Presupposti e modalità per l'erogazione del credito d'imposta
In vigore dal 1 gen 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti in attuazione della legge n. 288 del 1998, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, intrattenimenti e giochi;
Visto, in particolare, l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, la determinazione dell'ammontare di un credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione n. 3-8098 del 20 aprile 2000 inviata al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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Presupposti e modalità per l'erogazione del credito d'imposta
1. Agli esercenti sale cinematografiche spetta, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all'articolo 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il credito di cui al comma 1 compete a favore delle seguenti categorie di soggetti e nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'I.V.A., risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
a) esercenti sale cinematografiche in genere: 1%;
b) esercenti sale cinematografiche d'essai e delle comunità religiose: 7%;
c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell'Unione europea: 3,5%;
d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d'interesse culturale nazionale: 7%;
e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:
1) di soli cortometraggi: 7%;
2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%;
f) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi:
1) nazionali e/o dell'Unione europea: 6,5%;
2) di qualunque nazionalità: 1%.
3. La percentuale di credito di cui al comma 2, lettera b), non è cumulabile con le altre. Agli esercenti che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell'arco di ogni semestre solare dell' anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell'Unione europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito di cui al comma 2, lettera a), compete nella misura del 2 per cento. Il credito può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.
4. Il beneficio predetto è subordinato alla registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, all'effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico, all'emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali, aventi le caratteristiche di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ovvero, per i contribuenti minori, al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o della ricevuta fiscale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-09-22;310#art-1