Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 gen 2001
1. In via di prima applicazione e in attesa del conferimento dell'incarico delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, i costi sostenuti dai Consorzi di tutela, già riconosciuti da autorità nazionali, per lo svolgimento delle predette funzioni vengono ripartiti in conformità dei criteri enunciati nei precedenti . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 settembre 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 260
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