Art. 7
7 / 12Oneri accessori
In vigore dal 12 nov 2000
1. Ai fini del calcolo del contributo spettante, il canone di locazione deve essere inteso al netto degli oneri accessori che eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le spese per consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento, condizionamento e simili. Ai fini di cui sopra, fa fede, sotto la personale responsabilità dell'interessato, il contratto di locazione. Saranno inoltre escluse dal calcolo del contributo le spese per il garage o il posto auto che non risulti pertinenza dell'alloggio, ma costituisca oggetto di contrattazione separata.
2. Sono considerati parte integrante del canone di locazione le spese di condominio e gli oneri fiscali non ammessi a rimborso, quali risultano dal consuntivo annuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2000-09-11;307#art-7