Art. 2 · D o m a n d a

Art. 2

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D o m a n d a

In vigore dal 12 nov 2000
1. La concessione del contributo di cui agli del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è disposta a domanda, con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, previo parere di congruità del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. In sede di domanda il dipendente dovrà altresì precisare se intende richiedere l'elevazione del massimale per il computo del contributo dal 30 al 35% dell'indennità personale ai sensi del comma 2, dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dell'ultimo capoverso del comma 2, dell'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 3. Il richiedente dovrà altresì specificare se si trova o meno nella condizione di coniugato con dipendente del Ministero degli affari esteri presso la stessa sede o in altra nella medesima città. Tale condizione comporterà il calcolo del contributo sulla base del cumulo delle due indennità di servizio.
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