Art. 2
2 / 7Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali
In vigore dal 15 ago 2012
1. Alle unioni di comuni è attribuito un contributo in base:
a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall';
b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto previsto dall';
c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 OTTOBRE 2004, N. 289.
3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 è aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero dell'interno di cui all', comma 2.
4. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'.
5. Salvo quanto previsto dall', comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle comunità montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto è proporzionalmente ridotto.
6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all', comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito sia per lo stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.
7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che già percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato in base ai criteri del presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2000-09-01;318#art-2