Art. 8 · Richieste escluse

Art. 8

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Richieste escluse

In vigore dal 17 ott 2000
1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all', comma 1, sono escluse per i rapporti di conto o di deposito intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per quelli intrattenuti dagli uffici delle pubbliche amministrazioni nonché per quelli che intercorrono tra gli intermediari abilitati di cui all' del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
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