Art. 3
3 / 10Richieste di accesso all'anagrafe
In vigore dal 17 ott 2000
1. Le richieste di cui all', comma 1, debbono essere formulate con la specificazione dei seguenti elementi identificativi della persona sottoposta ad accertamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, per le persone fisiche; denominazione e sede legale, per le persone giuridiche; codice fiscale in entrambi i casi, se in possesso del richiedente; nonché, limitatamente alle richieste dirette a consentire l'espletamento delle attività fiscali, gli specifici motivi per i quali sono presentate con indicazione delle sommarie ragioni dell'accertamento e delle disposizioni di legge in forza delle quali tale accertamento e le eventuali attività istruttorie sono eseguiti.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono volte a conoscere se, nell'archivio unico informatico tenuto dai soggetti di cui all', esistono rapporti di conto o di deposito alla medesima persona intestati o cointestati o relativamente ai quali essa agisce in nome o per conto o ne può disporre e, in caso positivo, i seguenti ulteriori elementi contenuti nello stesso archivio:
a) il codice identificativo dei soggetti di cui all' e dell'eventuale succursale ove i rapporti di conto o di deposito sono intrattenuti;
b) gli estremi identificativi dei rapporti di conto o di deposito, la data di accensione ed eventualmente quella di chiusura;
c) il codice fiscale del titolare, dei cointestatari ove esistenti e degli eventuali altri soggetti che agiscono in nome o per conto o che ne possono disporre.
3. I dati relativi ai conti o depositi chiusi sono conservati nell'anagrafe per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del conto o del deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-08-04;269#art-3