Art. 6
6 / 9In vigore dal 6 ott 2000
1. L' del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato:
a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio almeno una volta la settimana e";
b) al comma 2, secondo periodo, prima delle parole: "Per le deliberazioni" sono inserite le parole: "La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente";
c) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "l'esonero" sono aggiunte le parole "totale ovvero";
d) al comma 3, primo periodo, le parole "si riunisce con scadenza mensile per procedere" sono sostituite dalle parole "procede";
e) al comma 4, le parole ", entro la settimana successiva," sono sostituite dalle parole "tempestivamente";
f) al comma 6, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "novanta";
g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.";
h) al comma 9, le parole "il tempestivo completamento" sono sostituite dalle parole "la tempestiva formulazione e l'aggiornamento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-08-04;261#art-6