Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 6 ott 2000
1. L' del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato: a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio almeno una volta la settimana e"; b) al comma 2, secondo periodo, prima delle parole: "Per le deliberazioni" sono inserite le parole: "La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente"; c) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "l'esonero" sono aggiunte le parole "totale ovvero"; d) al comma 3, primo periodo, le parole "si riunisce con scadenza mensile per procedere" sono sostituite dalle parole "procede"; e) al comma 4, le parole ", entro la settimana successiva," sono sostituite dalle parole "tempestivamente"; f) al comma 6, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "novanta"; g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2."; h) al comma 9, le parole "il tempestivo completamento" sono sostituite dalle parole "la tempestiva formulazione e l'aggiornamento".
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