Art. 5
5 / 9In vigore dal 6 ott 2000
1. L' del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860" sono aggiunte le seguenti: "di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti:
"L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall' del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-08-04;261#art-5