Art. 4
4 / 9In vigore dal 6 ott 2000
1. Dopo l' del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Comitati di vigilanza). - 1. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, si applica la disposizione di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-08-04;261#art-4