Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 6 ott 2000
1. Dopo l' del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è aggiunto il seguente: "Art. 5-bis (Comitati di vigilanza). - 1. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, si applica la disposizione di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487".
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