Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 ott 2000
1. L' del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato: a) al comma 3, le parole "trenta per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa"; b) al comma 4, dopo le parole "prolungamento del termine" sono inserite le parole "di cui al comma 3, secondo periodo"; c) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro"; d) la lettera d) è sostituita dalla seguente "d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all', comma 6".
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