Art. 6
6 / 6In vigore dal 7 dic 2000
1. Le risorse attribuite al Ministero delle finanze per il 1999 dall', comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, nei limiti dell'importo complessivo di 10 miliardi di lire, alla concessione di un'agevolazione con credito di imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F.
2. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui al precedente comma 1, i gestori delle reti di teleriscaldamento presentano all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente apposita istanza contenente le indicazioni e le notizie stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite:
a) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla regolarità delle istanze ai fini della ammissibilità al beneficio;
b) le annotazioni contabili e gli altri adempimenti cui sono tenuti i gestori degli impianti di teleriscaldamento ammessi al medesimo beneficio, nonché la presentazione di una richiesta di riconoscimento del credito d'imposta.
3. L'ufficio tecnico di finanza, effettuato il controllo sulla richiesta di cui al comma 2, restituisce al gestore, entro venti giorni dalla presentazione, una copia della richiesta medesima, con l'indicazione del credito d'imposta spettante. Sono dovuti anche gli interessi legali a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.
4. L'ufficio tecnico di finanza può effettuare controlli in loco per accertare la veridicità delle richieste, valutando, in particolare, la congruità dei chilowattora di calore fatturati agli utenti con i chilowattora di calore risultati prodotti in base alle indicazioni dei contatori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 2000
Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro delle finanze
Del Turco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374
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