Art. 3
3 / 6In vigore dal 7 dic 2000
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce i programmi di intervento di rilievo nazionale, assicurandone il coordinamento con i programmi e le azioni di cui all', individua i soggetti pubblici responsabili per la loro attuazione e definisce le specifiche modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, il monitoraggio e il controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.
2. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente attiva i programmi e le azioni di propria competenza e provvede, con le modalità di cui al comma 1, al trasferimento delle risorse così determinate agli altri soggetti pubblici che procedono agli ulteriori atti amministrativi di competenza.
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