Capo II
Art. 8
8 / 43Requisiti delle stazioni di inseminazione artificiale
In vigore dal 5 ago 2004
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato oltrechè alla presenza dei requisiti già previsti all' per le stazioni di monta naturale, anche alla sussistenza delle seguenti condizioni attestate da apposita certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale di competenza:
a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del materiale seminale refrigerato e congelato;
b) che la stazione disponga di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione;
c) che la stazione sia in grado di assicurare una assistenza veterinaria continuativa e qualificata;
d) che la stazione risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-8