Art. 7 · Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni
Capo II

Art. 7

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Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni

In vigore dal 5 ago 2004
1. Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale equina con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. 2. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) località e ubicazione della stazione; c) nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolare operatività della stazione di inseminazione artificiale. 3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale. 4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall', oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. 5. Le regioni possono rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purchè i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-7