Capo I
Art. 5
5 / 43Riproduttori equini di interesse locale
In vigore dal 5 ago 2004
1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di cui all', comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, deve annualmente presentare alla regione apposita domanda contenente l'elenco degli stalloni non iscritti in un libro genealogico o registro ufficiale, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposto. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere identificati secondo le norme della regione che li ha autorizzati. La regione provvederà, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare detti stalloni. Per ogni stallone riconosciuto idoneo la regione rilascia un attestato di approvazione alla fecondazione.
2. Nell'attestato di approvazione vanno riportati, oltre ai dati segnaletici, il nome, l'eventuale matricola, la data di nascita, gli ascendenti, il Paese di origine, la razza o tipo genetico, nonché la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della stazione di monta.
3. La regione provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni autorizzati alla fecondazione, con l'indicazione, per ognuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, del nome, della data di nascita, dell'eventuale matricola, della razza o della produzione tipica, del mantello e della tariffa di accoppiamento.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-5