Art. 42
Capo VIII

Art. 42

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In vigore dal 5 ago 2004
1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono predisposti i moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all', comma 1, lettera c), all', comma 1, lettera b), all', comma 3, lettera d), all', comma 1, lettera h) e all', comma 4, lettera c), nonché le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico di cui all', comma 1, lettera 1), all', comma 1, lettera b), all', comma 1, lettera d) e all', comma 1, lettera f). 2. Con decreto del Ministero della sanità sono stabiliti requisiti sanitari di cui all', comma 1, lettera d), all', comma 1, lettera e), all', comma 1, lettera e), all', comma 1, lettera b), all'articolo. 29, comma 1, lettera b) e all', comma 1, lettera b).

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-42