Art. 31 · Pratica dell'impianto degli embrioni
Capo IV

Art. 31

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Pratica dell'impianto degli embrioni

In vigore dal 5 ago 2004
1. I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo. 2. Le regioni devono prevedere le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, che devono comunque contenere: a) eventuali recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale embrionale; b) iscrizione all'albo professionale. 3. Le regioni possono sospendere o revocare iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento previo parere di un'apposita commissione regionale di cui all', comma 2. 4. I veterinari hanno l'obbligo di: a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati; b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni; c) certificare su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di impianto embrionale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-31