Capo IV
Art. 23
23 / 43Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti
In vigore dal 5 ago 2004
Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti 1. Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti si distinguono in:
a) gruppi di raccolta: costituiti da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi;
b) centri di produzione: costituiti da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvedono al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i recapiti di cui all', lettera b).
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-23