Capo I
Art. 2
2 / 43Monta naturale pubblica: autorizzazioni
In vigore dal 5 ago 2004
1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.
2. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
b) località e ubicazione della stazione;
c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).
3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale.
4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall', oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, nella domanda, dovrà indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-2