Art. 19 · Inseminazione artificiale: altri requisiti
Capo III

Art. 19

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Inseminazione artificiale: altri requisiti

In vigore dal 5 ago 2004
1. La raccolta del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli appositi locali del centro di produzione dello sperma. Il riproduttore maschio, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non può essere adibito alla monta naturale. 2. I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica non possono essere spostati dal centro di produzione dello sperma senza preventiva comunicazione all'azienda sanitaria locale competente e, prima di essere riammessi al centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

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Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-19