Art. 10 · Impianti per l'inseminazione artificiale
Capo III

Art. 10

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Impianti per l'inseminazione artificiale

In vigore dal 5 ago 2004
1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in: a) centri di produzione dello sperma: che provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale. I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell', comma 5 e dell', comma 2, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto; b) recapiti: che provvedono alla conservazione e alla ridistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, di cui all', comma 1, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-10