Art. 2
2 / 6Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola
In vigore dal 6 mar 2002
1. Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di cui all' della "decisione" comunitaria devono essere presentate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dalle regioni e province autonome sono comunicati, entro i successivi dieci giorni al competente organismo pagatore, al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'Agecontrol S.p.a.
2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da tavola.
3. La contabilità di magazzino di cui all' della "decisione" comunitaria deve essere tenuta mediante uno specifico registro conforme al modello che sarà predisposto a cura dell'A.I.M.A. entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio regionale o provinciale. L'A.I.M.A. predisporrà altresì i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'.
4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ed all'Agecontrol i dati e le informazioni di cui all', comma 2, della suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti.
Note all'articolo
- Il Decreto 22 novembre 2001, n. 486 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, sono estese alla concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004, in attuazione della decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-06-21;217#art-2