Art. 7
7 / 9Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto
In vigore dal 4 ago 2000
Supplenze conferite utilizzando
le graduatorie di circolo e di istituto
1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell', comma 3;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell', commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
6. Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all'interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a quindici giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d'istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell', comma 4, della legge.
8. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-05-25;201#art-7