Art. 2
2 / 9Graduatorie permanenti
In vigore dal 4 ago 2000
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall', comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "regolamento sulle graduatorie permanenti".
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-05-25;201#art-2