Art. 1
1 / 2In vigore dal 18 lug 2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria;
Visto in particolare l'articolo 37, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni d'investimento con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Considerata la difficoltà di reperire sul mercato una garanzia nei termini previsti dall'articolo 17, comma 11, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228;
Ritenuta l'opportunità di non differenziare il regime dei fondi immobiliari ad apporto rispetto ai fondi immobiliari ordinari, ove non strettamente necessario;
Ritenuta l'opportunità di consentire l'avvicendamento di soggetti diversi nell'incarico di valutazione dei fondi con apporto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 17 aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 11 maggio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è soppresso.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-05-22;180#art-1