Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 30 giu 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l', comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze è adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 recante "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell', comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Sentito il Ministro per le pari opportunità; Sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000; Ritenuto, peraltro che non sembra opportuno introdurre al comma 3, dell' l'inciso, suggerito dal Consiglio di Stato, relativo alla deroga per l'accertamento dello stato di gravidanza, in quanto anche tale accertamento deve essere effettuato entro un determinato termine da fissare nel bando di concorso; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 3-7990/UCL del 18 aprile 2000; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutti gli aspiranti di sesso maschile e femminile che partecipano ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza.
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