Art. 2
2 / 15Finalità del Fondo
In vigore dal 1 lug 2000
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell', comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-04-28;157#art-2