Art. 1 · Disposizioni generali

Art. 1

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Disposizioni generali

In vigore dal 3 ago 2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell', lettera c), e dell', della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170; Visto in particolare l', commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo n. 143 del 1998, che prevede la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di merci, prestazione di servizi nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero; Visto l', comma 3, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, ai sensi del quale la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo agli interessi sono stabilite con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e le condizioni, modalità e tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; Visto altresì l'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale, fino all'emanazione del decreto interministeriale indicato al citato , comma 3, rinvia all'applicazione delle norme attuative vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dell'articolo 19, comma 2 e dell'articolo 24, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche; Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998, soprarichiamato con il quale è stata, fra l'altro, attribuita alla Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. (di seguito indicata come Simest), a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione del Fondo istituito con l' della legge 28 maggio 1973, n. 295, relativo agli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 24 aprile 1990, n. 100, e all', della legge 3 ottobre 1991, n. 317; Vista la convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest per la gestione del predetto Fondo 295/73, che prevede, fra l'altro, la costituzione di un apposito Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi soprarichiamate (di seguito indicato come "Comitato agevolazioni"); Vista la deliberazione n. 161/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1999, n. 265, con la quale il CIPE ha stabilito la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili all'intervento agevolativo della Simest; Vista la deliberazione n. 160/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1999, n. 262, con la quale il CIPE, considerata l'opportunità di adeguare, con carattere di urgenza, il programma agevolativo alle mutate condizioni di mercato, tenuto conto anche dei recenti accordi conclusi in sede internazionale in materia di premi minimi da corrispondere a fronte dell'assicurazione dei rischi politici, ha formulato alcuni elementi di indirizzo per la rideterminazione delle condizioni, modalità e tempi della concessione dei contributi da stabilire con il citato decreto interministeriale di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998; Ravvisata l'esigenza, allo scopo di riordinare e razionalizzare la disciplina dell'agevolazione di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, di riunire in un unico testo sia le disposizioni attuative in vigore che si ritiene di poter confermare, sia quelle innovative da adottare ai sensi del citato , comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l', secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota in data 23 marzo 2000 n. 201247; Adotta il seguente regolamento: Disposizioni generali 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le condizioni, le modalità e i termini per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di cui all', commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998. 2. Le condizioni dell'intervento agevolativo sono definite nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica alla Simest, in qualità di gestore del fondo di cui all', le modifiche intervenute e le eventuali disposizioni di applicazione. 3. La Simest predispone apposita circolare operativa concernente i requisiti, le modalità, le condizioni e le soglie minime per l'ammissibilità all'agevolazione delle operazioni di cui al precedente comma 1, nonché per l'erogazione, la cessazione e la revoca dell'intervento agevolativo. La circolare operativa è sottoposta all'approvazione del "Comitato agevolazioni", istituito dalla Convenzione del 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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