Art. 7
7 / 7Gestione delle risorse e copertura finanziaria
In vigore dal 14 nov 2000
1. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, si provvede mediante le risorse previste dall'articolo 26, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Queste ultime sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Consorzio nazionale imballaggi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione all'unità previsionale di base a tal fine individuata.
2. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio, che sono subordinate alle entrate ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, sono autorizzate dal presidente e disposte nei limiti delle risorse concretamente disponibili dal dirigente della competente struttura ministeriale di cui all', comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 2000
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro della sanità
Bindi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 355
Storico versioni
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