Art. 6 · Supporto tecnico-scientifico

Art. 6

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Supporto tecnico-scientifico

In vigore dal 14 nov 2000
1. Per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio può avvalersi, nei limiti delle risorse all'uopo destinate nel programma di attività di cui al precedente , del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e di altre istituzioni ed enti pubblici o privati, competenti nelle materie sulle quali l'Osservatorio opera. 2. Per specifiche esigenze inerenti ad attività comprese nel programma di cui al precedente , l'Osservatorio può inoltre procedere all'affidamento di incarichi a singoli esperti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attività, assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'.
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