Art. 3 · Funzionamento dell'Osservatorio

Art. 3

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Funzionamento dell'Osservatorio

In vigore dal 14 nov 2000
1. Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi nazionali ed internazionali, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice-presidente. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal componente di età più elevata, il presidente può delegare membri dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro. 2. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio, i quali sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento, di cui all'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, un codice etico contenente regole specifiche di comportamento anche per i dipendenti della segreteria tecnica. Il codice etico, unitamente al presente regolamento, è trasmesso alle imprese e ai professionisti che operano nei settori di competenza dell'Osservatorio al momento dell'instaurarsi di un rapporto con l'Osservatorio stesso. 3. Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può procedere alla istituzione di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti, di membri della segreteria tecnica di cui al successivo , nonché di esperti all'uopo incaricati. 4. Il componente dell'Osservatorio che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui all'. Il provvedimento di decadenza è adottato secondo le modalità e il procedimento di cui al comma 2, dell', dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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