Art. 2
2 / 7Composizione dell'Osservatorio
In vigore dal 14 nov 2000
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, l'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due designati dal Ministero dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministero della sanità;
d) uno designato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
e) uno designato dal Ministero del tesoro;
f) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. I componenti dell'Osservatorio, a pena di decadenza, non possono esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi forma di attività lavorativa, economica o professionale che possa causare conflitti di interesse con l'attività istituzionale dell'Osservatorio. A tal fine i componenti dell'Osservatorio sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse all'atto della nomina o entro trenta giorni dalla loro eventuale sopravvenienza. Il provvedimento di decadenza conseguente alla situazione di incompatibilità è adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'interessato.
3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni. Per tutta la durata dell'incarico ad essi è corrisposta una specifica indennità annuale determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al successivo . Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Osservatorio non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza dell'Osservatorio, ovvero con le quali abbiano avuto rapporti a causa della loro attività quali componenti dell'Osservatorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:2000-04-18;309#art-2