Art. 1 · Natura e sede dell'Osservatorio

Art. 1

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Natura e sede dell'Osservatorio

In vigore dal 14 nov 2000
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente la disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, e successive modificazioni e integrazioni; Visto in particolare l'articolo 26 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, disciplinandone al contempo la composizione e le modalità di costituzione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. GAB/99/23397/B09 del 21 dicembre 1999; Adotta il seguente regolamento: . Natura e sede dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è un organo istituito per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità definite nel comma 2 dello stesso articolo. 2. Esso ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, che provvede a rendere disponibili locali idonei al suo funzionamento.
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