Art. 1
1 / 7Natura e sede dell'Osservatorio
In vigore dal 14 nov 2000
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanità e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente la disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto in particolare l'articolo 26 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, disciplinandone al contempo la composizione e le modalità di costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. GAB/99/23397/B09 del 21 dicembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Natura e sede dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è un organo istituito per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità definite nel comma 2 dello stesso articolo.
2. Esso ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, che provvede a rendere disponibili locali idonei al suo funzionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:2000-04-18;309#art-1