Art. 7 · Disposizioni transitorie

Art. 7

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 giu 2000
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di cui all', comma 2, devono pervenire al Ministero entro quaranta giorni dalla entrata in vigore dello stesso. 2. Entro venticinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il Ministero individua la società di gestione accentrata tra quelle che hanno presentato domanda. 3. Ove il Ministero richieda informazioni supplementari anche ad una sola delle società di gestione accentrata che hanno presentato domanda, i termini di cui al comma precedente sono sospesi nei confronti di tutti i richiedenti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni. 4. Entro il 31 dicembre 2000 la Banca d'Italia effettua gli adempimenti necessari a consentire alla società stessa di svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 aprile 2000 Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2000 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.52
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