Art. 7
7 / 12In vigore dal 28 mag 2000
1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.
2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.
3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.
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