Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 mag 2000
1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco. 2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco. 3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco. 4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco. 5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco. 6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco. 8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco. 9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco. 10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.
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