Art. 4
4 / 12In vigore dal 28 mag 2000
1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.
3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.
4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.
5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.
6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.
7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.
9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.
10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.
Storico versioni
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