Art. 1
1 / 12In vigore dal 28 mag 2000
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto l'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visti i criteri indicati dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo articolo 23, comma 9;
Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificità delle varie tipologie;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.
2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo , comma 5.
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