Art. 4 · Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza

Art. 4

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Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza

In vigore dal 4 lug 2000
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all', comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.
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