Art. 11 · Abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 11

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Abrogazioni ed entrata in vigore

In vigore dal 18 set 2017
Abrogazioni ed entrata in vigore 1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 del citato testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 e 80 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con quelle contenute nel presente decreto e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, relativamente al conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio. 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 21 APRILE 2017, N. 93. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 marzo 2000 Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 156

Note all'articolo

  • Il Decreto 21 aprile 2017, n. 93, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) che "Sono abrogati i seguenti regolamenti e provvedimenti ministeriali: a) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto;".

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Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;182#art-11