Art. 9 · Caratteristiche di idoneità degli organismi di certificazione

Art. 9

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Caratteristiche di idoneità degli organismi di certificazione

In vigore dal 1 set 2000
1. Ai fini del riconoscimento dei certificati di conformità di cui al comma 2 dell', sono riconosciuti validi quelli rilasciati da organismi di certificazione di sistemi di garanzia della qualità, che soddisfino le seguenti condizioni: a) risultino istituzionalmente rivolti al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione; b) siano accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente; c) s'impegnino ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla camera di commercio che ha rilasciato la concessione. 2. L'Ufficio centrale metrico comunica alle camere di commercio i nominativi degli organismi che soddisfano le condizioni di cui al comma 1.
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